15. Soggetti obbligati all’iscrizione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j) del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione.
Sono obbligati all’iscrizione al ROC “le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica” che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.
ATTENZIONE:
I soggetti che svolgono le attività di Centro Elaborazione Dati (CED) ovvero di centri di scommesse sportive non sono tenuti all’iscrizione al ROC in quanto non rientrano tra le attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera j), del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” (all’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.).
Alla luce di quanto disposto dalla delibera n. 102/03/CONS non si considerano “fornitori di servizi di comunicazione elettronica” e pertanto non sono tenuti all’iscrizione al ROC i soggetti esercenti l’attività commerciale - quale ad esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. - che, non avendo come oggetto sociale principale l’attività di servizi di comunicazione elettronica, mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete.
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